Quando si parla di sicurezza e gestione dell’emergenza, le porte installate lungo le vie di esodo rivestono un ruolo determinante. In molti contesti non è sufficiente che una porta si apra, deve poter essere azionata in modo immediato e intuitivo, anche in presenza di affollamento, panico, stress o scarsa visibilità, come richiesto dalla normativa sulle porte antipanico.
Per chi gestisce un’attività aperta al pubblico, un’azienda o un edificio con presenza di lavoratori, questo si traduce in responsabilità concrete: scegliere dispositivi conformi, installarli correttamente e mantenerli efficienti nel tempo.
In questa guida facciamo chiarezza sui riferimenti normativi essenziali e, soprattutto, su cosa cambia nella pratica per chi deve gestire un’uscita di emergenza in modo conforme e affidabile.
Cos’è una porta antipanico e che differenza c’è tra EN 1125 ed EN 179
Una porta antipanico è una porta installata lungo una via di esodo che, in caso di emergenza, deve consentire l’uscita in modo rapido e sicuro.
Dal punto di vista tecnico, però, il termine porta antipanico è una semplificazione. La sicurezza dipende dall’insieme composto da anta, ferramenta e in particolare dal dispositivo di apertura, che varia in funzione del tipo di utenza e del rischio di panico.
La normativa distingue infatti due standard principali per i dispositivi di apertura, pensati per contesti e tipologie di utenza diverse:
- UNI EN 1125: riguarda i dispositivi antipanico a barra orizzontale ed è pensata per ambienti in cui possono trovarsi persone non addestrate, con comportamenti difficilmente prevedibili in emergenza.
- UNI EN 179: riguarda invece i dispositivi per uscite di emergenza azionati tramite maniglia a leva o piastra a spinta, destinati a luoghi non aperti al pubblico, utilizzati da personale formato che conosce l’edificio e le procedure di evacuazione.
Questa distinzione serve a chiarire perché esistono due standard diversi. La loro applicazione concreta lungo le vie di esodo è poi definita dalla normativa e dalle condizioni di utilizzo dell’edificio.
Normativa porte antipanico e maniglione: i riferimenti da conoscere
Per orientarsi tra sigle e decreti della normativa per le porte antipanico, è utile partire dall’individuazione del dispositivo richiesto lungo la via di esodo, per poi considerare come deve essere certificato e documentato e quali obblighi e controlli si applicano in base al contesto dell’attività.
D.M. 3 novembre 2004: il riferimento operativo sulle vie di esodo
Il riferimento operativo da cui partire è il D.M. 3 novembre 2004, che disciplina installazione e manutenzione dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo. È il testo che, all’interno della normativa, collega in modo operativo destinazione d’uso e condizioni di utilizzo alla scelta tra dispositivi conformi UNI EN 1125 e UNI EN 179.
UNI EN 1125 e UNI EN 179: le norme di prodotto che fanno la differenza
Accanto al decreto, si affiancano le norme UNI EN 1125 e UNI EN 179, che sono norme tecniche di prodotto. Definiscono requisiti, prove e prestazioni del dispositivo, dalla durabilità alla sicurezza di funzionamento, fino alle modalità di classificazione e installazione.
Sono il riferimento tecnico fondamentale per verificare se un maniglione antipanico, o una maniglia di emergenza, è realmente progettata per l’uso sulle vie di fuga e per l’impiego in condizioni di emergenza, fermo restando la necessità di verificarne l’idoneità rispetto al contesto di utilizzo.
Marcatura CE e periodo transitorio: cosa è cambiato dal 2013
Il passaggio successivo riguarda la marcatura CE, che in Italia ha avuto un periodo transitorio ben definito.
Il tema è diventato particolarmente concreto con il periodo transitorio previsto dal D.M. 3 novembre 2004, successivamente prorogato dal D.M. 6 dicembre 2011, che ha portato il transitorio complessivo a otto anni.
Alla scadenza del transitorio, fissata a febbraio 2013, i dispositivi di apertura non marcati CE non sono più considerati idonei e devono essere sostituiti o adeguati. Oggi la marcatura CE è quindi un requisito imprescindibile anche in fase di verifica e controllo per essere in regola con la normativa sulle porte antipanico.
D.Lgs. 81/2008: obblighi sulle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro
Accanto alle norme tecniche e antincendio che regolano i dispositivi di apertura, esiste una cornice più ampia legata alla sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008, in particolare attraverso l’Allegato IV, stabilisce che le porte delle uscite di emergenza debbano essere apribili facilmente e immediatamente da chiunque ne abbia necessità.
Questo principio ha effetti pratici anche sulle porte normalmente chiuse o dotate di sistemi antintrusione. Lungo una via di esodo non devono esistere blocchi o manovre che possono rallentare o impedire l’apertura in emergenza.
D.P.R. 151/2011 e Codice di Prevenzione Incendi
Un ulteriore livello della normativa sulle porte antipanico entra in gioco quando l’attività rientra tra quelle soggette a prevenzione incendi. Il D.P.R. 151/2011 individua infatti le attività per cui sono previste verifiche dei Vigili del Fuoco: in questi casi, la conformità delle vie di esodo e dei dispositivi di apertura diventa un requisito collegato a pratiche, autorizzazioni e controlli.
In questo quadro si inserisce anche il Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 3 agosto 2015, che porta a ragionare per obiettivi di sicurezza dell’esodo, non solo per prescrizioni. In pratica, la soluzione scelta deve risultare coerente con l’uso reale dell’edificio e con le norme di prodotto applicabili.
Obbligo maniglione antipanico: quando scatta in pratica
Chiarito il quadro della normativa per le porte antipanico, vediamo come si traduce nelle situazioni più comuni. La valutazione operativa dipende da due fattori: destinazione d’uso del locale e numero di persone che possono utilizzare quella porta lungo la via di fuga.
Nei locali aperti al pubblico, dove l’utenza è eterogenea e non formata:
- fino a 9 persone può essere ammesso un dispositivo conforme alla UNI EN 179;
- dal decimo occupante in poi è richiesto il maniglione antipanico a barra UNI EN 1125.
Nei locali non aperti al pubblico, utilizzati da personale interno:
- sotto le 9 persone non è previsto un obbligo specifico;
- tra 9 e 25 persone è ammesso un dispositivo conforme alla UNI EN 179;
- oltre le 25 persone è richiesto il maniglione antipanico UNI EN 1125.
Negli ambienti con rischio specifico di incendio o esplosione, il livello di pericolo prevale sull’affollamento:
- il maniglione antipanico UNI EN 1125 è richiesto già a partire da 5 addetti.
Queste soglie rappresentano valori minimi di riferimento e possono richiedere valutazioni più cautelative in funzione del contesto reale.
Altezza maniglione antipanico: norme e accessibilità per disabili
L’altezza di installazione del maniglione antipanico incide direttamente sulla sua reale utilizzabilità in emergenza. Su questo aspetto si integrano due riferimenti:
- la UNI EN 1125 prevede l’installazione della barra a un’altezza compresa tra 90 e 110 cm dal pavimento finito;
- il M. 236/1989, in materia di accessibilità, indica per maniglie e comandi un posizionamento compreso tra 85 e 95 cm, con valore ottimale attorno ai 90 cm.
Dal punto di vista applicativo, collocare il maniglione in una fascia compresa tra 90 e 100 cm consente di rispettare la norma tecnica e, allo stesso tempo, di favorire l’uso da parte di un’utenza ampia.
Verso apertura: quando la porta antipanico deve aprirsi in uscita
Il verso di apertura di una porta lungo una via di esodo incide direttamente sull’efficacia dell’evacuazione: in presenza di affollamento, la porta deve potersi aprire nel verso della fuga, verso il luogo sicuro, assecondando il movimento delle persone.
Come riferimento operativo viene spesso indicata la soglia delle 50 persone, da valutare sempre in relazione a destinazione d’uso, affollamento previsto e regole tecniche applicabili.
Il D.Lgs. 81/2008 consente eccezioni solo quando l’apertura nel verso dell’esodo genererebbe un rischio diverso, che deve essere compensato con soluzioni equivalenti.
Marcatura CE maniglioni antipanico: perché decisiva e cosa verificare
A questo punto entra in gioco la verifica più semplice, ma anche la più decisiva in caso di controlli: la marcatura CE.
In concreto, sul maniglione o nella documentazione tecnica devono essere verificabili:
- marcatura CE leggibile;
- indicazione della norma applicata (UNI EN 1125 oppure UNI EN 179);
- identificazione del produttore e del modello;
- riferimenti a lotto o anno di produzione;
- coerenza tra dispositivo e contesto di utilizzo.
Quando la marcatura è assente, illeggibile o incoerente con l’uso previsto, diventa difficile dimostrare la conformità dell’uscita e vengono meno le garanzie sulle prestazioni reali del dispositivo in emergenza.
Manutenzione dei maniglioni antipanico: la funzionalità nel tempo
La conformità di un maniglione antipanico non si esaurisce con la corretta installazione. Nel tempo, la sicurezza dipende dalla funzionalità reale del sistema porta-dispositivo.
Dal punto di vista operativo, la manutenzione riguarda l’intero sistema e si concentra su:
- apertura fluida e immediata, senza impuntamenti o forza eccessiva;
- stato di cerniere e chiudiporta;
- corretto allineamento dell’anta, senza attriti o sfregamenti;
- funzionamento di scrocchi e meccanismi di rientro, senza interferenze con l’apertura in emergenza.
Anche modifiche minime possono alterare l’equilibrio del sistema e ridurre l’affidabilità dell’uscita. Per questo controlli e manutenzione rappresentano la leva più concreta per mantenere efficaci le uscite di emergenza.
Antipanico e tagliafuoco: perché la compatibilità è obbligatoria
In molti edifici, un’uscita di emergenza svolge anche la funzione di porta tagliafuoco.
In questi casi, il dispositivo di apertura deve essere compatibile con la resistenza al fuoco della porta, secondo quanto previsto dal produttore e dalla documentazione tecnica, altrimenti si rischia di compromettere l’intero sistema certificato.
È importante infatti distinguere i ruoli: una porta antipanico facilita l’esodo, una porta tagliafuoco limita la propagazione di fiamme e fumi. Quando una porta deve assolvere entrambe le funzioni, il sistema complessivo deve rispettare sia la normativa sulle porte antipanico sia la normativa sulle porte tagliafuoco.
Per questo, nella scelta delle porte tecniche, è vantaggioso collaborare con un interlocutore che sappia verificare la coerenza tra porta, dispositivo di apertura e destinazione d’uso, già in fase di selezione del prodotto.
Tirelli Porte opera proprio in questa direzione, proponendo soluzioni tecniche certificate e compatibili, e aiutando a evitare configurazioni che possono creare criticità in fase di controllo o collaudo.
Aggiornamenti e controlli verso Milano-Cortina 2026
In occasione di grandi eventi, come Milano-Cortina 2026, l’attenzione alla sicurezza nei luoghi ad alta affluenza aumenta sensibilmente. Infatti impianti sportivi, strutture ricettive e spazi per eventi sono tipicamente soggetti a controlli più frequenti e approfonditi.
Il quadro normativo resta quello già in vigore, ma a cambiare è il livello di verifica sul campo.
Dispositivi coerenti con il contesto d’uso, marcature leggibili, porte che si aprono senza incertezze e documentazione di manutenzione aggiornata diventano elementi centrali nella gestione responsabile della sicurezza.
Normativa porte antipanico: scegli la sicurezza con Tirelli Porte
La normativa per le porte antipanico definisce criteri chiari. La differenza, per chi gestisce un’attività, sta nel tradurli in scelte coerenti con l’uso reale degli spazi, così da ridurre il rischio di non conformità e avere uscite realmente efficienti quando servono.
Per questo noi di Tirelli Porte affianchiamo aziende e attività nella scelta di porte tecniche e dispositivi certificati selezionati tra i produttori più affidabili.
Ti aiutiamo a valutare gli aspetti che contano davvero in fase di verifica e nel tempo: norma applicabile, marcatura CE, compatibilità dei componenti previsti e corretto impiego nel contesto specifico.
È in questa fase che una consulenza mirata fa la differenza. Per individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze, contattaci per maggiori informazioni oppure prenota un appuntamento presso il nostro showroom di Milano.




